Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  urgenti  per  il  corretto  svolgimento  dell'attivita'
                             scolastica 
 
  1. Al fine di garantire l'esercizio della funzione  dirigenziale  a
seguito di annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a
posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del  13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie  speciale
- n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con contratto  a
tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico,  a  seguito
della procedura concorsuale annullata, continua a svolgere le proprie
funzioni, in via transitoria e fino all'avvenuta  rinnovazione  della
procedura concorsuale ((e comunque, nel caso in cui la  procedura  si
concluda ad anno scolastico iniziato, fino al  termine  del  medesimo
anno scolastico,)) nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Sono  fatti  salvi  gli  atti
adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi  di
cui al presente comma. 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  ((2-bis.  All'articolo  17,  comma  1-bis,  del  decreto-legge   12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128, al  secondo  periodo,  le  parole:  «che  deve
avvenire  prima  dell'indizione  del  nuovo  corso-concorso  di   cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  come
da  ultimo  sostituito  dal  comma  1  del  presente  articolo»  sono
soppresse. 
  2-ter. Entro il 31 dicembre 2014, e' bandita ai sensi dell'articolo
17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.  128,  la  prima
tornata  del  corso-concorso  nazionale  per  il   reclutamento   dei
dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle
regioni per le quali si e' esaurita la graduatoria di  cui  al  comma
1-bis del medesimo articolo 17. In sede  di  prima  applicazione,  il
bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto  della  normativa
vigente, sia riservata ai soggetti gia'  vincitori  ovvero  utilmente
collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate  in
sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso  pendente,
che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo  grado  di
giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto,  alcuna  sentenza
definitiva,  nel  limite  della  suddetta  riserva  di   posti   gia'
autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso  legato  ai
concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto  direttoriale  22
novembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,   4a   serie
speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della
pubblica  istruzione  3  ottobre  2006,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.  76  del  6  ottobre  2006,  ovvero
avverso la rinnovazione della procedura concorsuale  ai  sensi  della
legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonche' ai soggetti che hanno avuto la
conferma degli incarichi di presidenza di cui  all'articolo  1-sexies
del  decreto-legge  31  gennaio   2005,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43.  Lo  stesso  bando
disciplina i titoli valutabili tra i quali l'aver svolto le  funzioni
di dirigente scolastico.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo vigente dei commi 1 e 1-bis , come  modificato
          dalla presente legge, dell'articolo 17 del decreto-legge 12
          settembre 2013,  n.  104  (Misure  urgenti  in  materia  di
          istruzione,  universita'  e  ricerca),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214 e  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  2013,  n.
          264, e' il seguente: 
              "Art. 17. Dirigenti scolastici 
              1. Al fine di garantire  continuita'  e  uniformita'  a
          livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici,
          l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
          e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 29. Reclutamento dei dirigenti scolastici 
              1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza
          mediante corso-concorso  selettivo  di  formazione  bandito
          dalla    Scuola    nazionale    dell'amministrazione.    Il
          corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i  posti
          vacanti,  il  cui  numero  e'  comunicato   dal   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione    pubblica    e     alla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia  e
          delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio  in
          materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma  3-bis,
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449   e   successive
          modificazioni. Al  corso-concorso  possono  essere  ammessi
          candidati in numero superiore a quello dei  posti,  secondo
          una percentuale massima del venti  per  cento,  determinata
          dal decreto di cui  all'ultimo  periodo.  Al  concorso  per
          l'accesso al corso-concorso puo' partecipare  il  personale
          docente  ed  educativo  delle  istituzioni  scolastiche  ed
          educative statali, in  possesso  del  relativo  diploma  di
          laurea magistrale ovvero di laurea conseguita  in  base  al
          previgente ordinamento, che  abbia  maturato  un'anzianita'
          complessiva nel ruolo  di  appartenenza  di  almeno  cinque
          anni. E' previsto il pagamento di un contributo,  da  parte
          dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il
          concorso  puo'  comprendere  una   prova   preselettiva   e
          comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi  tutti
          coloro che superano l'eventuale preselezione, e  una  prova
          orale,  a  cui  segue  la  valutazione   dei   titoli.   Il
          corso-concorso  si  svolge  presso  la   Scuola   nazionale
          dell'amministrazione,  in  giorni  e  orari  e  con  metodi
          didattici compatibili con l'attivita' didattica svolta  dai
          partecipanti,  con  eventuale  riduzione  del  loro  carico
          didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei
          partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sono definite le modalita'  di  svolgimento  delle
          procedure concorsuali. la durata del corso e  le  forme  di
          valutazione dei candidati ammessi al corso.". 
              1-bis Le graduatorie di merito regionali del concorso a
          dirigente scolastico, indetto  con  decreto  del  Direttore
          generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca 13 luglio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per
          la  copertura  di  n.   2.386   posti   complessivi,   sono
          trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validita'  di
          tali graduatorie permane fino  all'assunzione  di  tutti  i
          vincitori e degli idonei in esse inseriti. E'  fatta  salva
          la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39,  commi
          3 e  3-bis,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive modificazioni.". 
              La  legge  3  dicembre  2010,  n.  202  (Norme  per  la
          salvaguardia del sistema scolastico in  Sicilia  e  per  la
          rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici  indetto
          con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale,  4ª  serie  speciale,  n.  94  del  26
          novembre 2004. e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  4  dicembre  2010,  n.
          284. 
              - Si riporta l'articolo 1-sexies del  decreto-legge  31
          gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per  l'universita'
          e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali,  per  il
          completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita'
          dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
          relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche'
          altre misure urgenti), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          31 gennaio 2005, n.  24  e  convertito,  con  modificazioni
          dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 1° aprile 2005, n. 75. 
              "Art. 1-sexies. Incarichi di presidenza. 
              1. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non  sono
          piu' conferiti nuovi incarichi di presidenza,  fatta  salva
          la conferma degli incarichi gia' conferiti. I posti vacanti
          di dirigente scolastico  sono  conferiti  con  incarico  di
          reggenza. I posti  vacanti  all'inizio  del  predetto  anno
          scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria  in
          vigore in  materia  di  programmazione  del  fabbisogno  di
          personale di cui all'articolo 39 della  legge  27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' i vincoli
          di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni
          previsti dalla normativa vigente,  sono  riservati  in  via
          prioritaria ad un apposito corso-concorso  per  coloro  che
          abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno
          un anno di incarico di presidenza.".